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statuto fpaTITOLO I
COSTITUZIONE – SCOPO – DURATA – PATRIMONIO

Art.1 COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita l’associazione denominata Fotoreporter Professionisti Associati. Con sede in Roma, presso studio Giordani in Via Guido Reni, 42, Roma. L’Associazione è strutturata su base nazionale. Con decisione del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà trasferire la sede ed istituire sedi o rappresentanze secondarie in relazione alle attività necessarie per il conseguimento del proprio scopo. Il presente statuto consta di ventotto (28) articoli.

 Art.2 DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata. L’associazione potrà essere sciolta con delibera presa dall’Assemblea straordinaria degli associati con maggioranza dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto.

 Art.3 FINALITÀ E SCOPI

L’Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apolitica, laica, istituita allo scopo di promuovere e tutelare presso tutte le sedi e con tutti i mezzi legali l’attività professionale degli associati e quindi: valorizzazione della figura professionale del fotoreporter; creazione di un codice etico e deontologico e impegno al rispetto del medesimo; promozione della cultura fotogiornalistica attraverso incontri, dibattiti, studi specialistici, organizzazione diretta o indiretta di mostre od altre iniziative culturali, iniziative editoriali, corsi di aggiornamento, confronto e collaborazione con associazioni italiane ed estere impegnate nello stesso settore; aggiornamento professionale sull’uso di nuove tecnologie; studio e rielaborazione dei rapporti con agenzie ed editori per migliorare le condizioni economiche e la qualità dell’informazione; regolamentazione degli accessi alla professione e lotta all’abusivismo e all’improvvisazione; sviluppo dei rapporti con istituzioni pubbliche e private al fine di affermarsi come interlocutore privilegiato per migliorare le modalità di lavoro dei fotografi (rilascio accrediti, spazi e distanze per le riprese); studio di problematiche fiscali e giuridiche. L’Associazione potrà accettare e promuovere l’acquisizione di finanziamenti comunitari e nazionali al fine del raggiungimento dello scopo sociale. Potrà partecipare a iniziative e progetti di istituzioni ed enti i cui scopi sono connessi con quelli dell’associazione. Potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie purché necessarie al conseguimento dello scopo dell’Associazione.

 Art.4 PATRIMONIO E FINANZE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e da quelle straordinarie, nonché dai beni incorporati. Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote annuali di associazione. Le entrate straordinarie sono costituite da eventuali proventi ricavati dalla organizzazione di manifestazioni, da sponsorizzazioni e da eventuali atti di liberalità di iscritti o terzi, nonché da finanziamenti e pubbliche sovvenzioni. Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo che ne risponde davanti all’Assemblea. Gli eventuali proventi realizzati dall’attività, al netto dei costi, saranno reinvestiti nell’Associazione nell’anno successivo.

 TITOLO II
APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE QUOTE E AGLI ASSOCIATI

Art.5 APPARTENENZA

Possono aderire all’Associazione tutti coloro che svolgono esclusivamente attività fotografica nel campo dell’informazione e della comunicazione, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Possono inoltre appartenere all’Associazione, a titolo onorario, personalità riconosciute del mondo della cultura.

Art.6 GLI ASSOCIATI

L’Associazione è composta da soci: a) fondatori; b) effettivi; c) praticanti; d) onorari (a titolo gratuito). Possono inoltre fare parte dell’Associazione le persone giuridiche che, per la loro attività di lavoro o di studio, siano affini o assimilabili all’attività dell’Associazione stessa. In tale caso le prerogative di associato spettano a colui che abbia la legale rappresentanza dell’ente.

Art.7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno i seguenti diritti ed obblighi: -partecipare alla vita dell’Associazione ed esercitare i propri diritti elettorali nei limiti stabiliti dallo Statuto; -versare all’Associazione la quota di iscrizione annuale entro il 31 gennaio, i soci praticanti in misura del 50%, sono esentati i soci onorari; -rispettare lo Statuto, i regolamenti interni dell’Associazione e le deliberazioni assunte dagli organi sociali; -rispondere direttamente degli incarichi e delle attività che vengono loro affidati.

Art.8 QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributivo associativo ordinario come stabilito nel presente Statuto e dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci. La qualifica di associato, nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili, né rivalutabili, né ripetibili, sia in caso di scioglimento del rapporto di socio che in caso di scioglimento dell’associazione.

Art.9 SOCI FONDATORI E EFFETTIVI

Sono soci fondatori i soci partecipanti all’atto di fondazione dell’Associazione. Sono soci effettivi coloro che esercitano la professione in via esclusiva e continuativa da almeno due (2) anni. Essi hanno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Art.10 SOCI PRATICANTI

Sono soci praticanti coloro che intendono iniziare la professione. Essi non hanno diritto di voto nell’Assemblea e non sono eleggibili alle cariche sociali. Possono seguire i lavori dell’Assemblea. Un socio praticante può rimanere tale per un massimo di 2 (due) anni, trascorsi i quali diverrà, se ne avrà i requisiti, socio effettivo; in caso contrario decadrà da socio.

Art.11 SOCI ONORARI

Sono soci onorari coloro che nella loro professione, non necessariamente collegata al campo del fotogiornalismo, contribuiscono al perseguimento delle finalità dell’Associazione o che la sostengano, anche con spontanee elargizioni economiche. Essi non hanno diritto di voto nell’Assemblea e non sono eleggibili alle cariche sociali.

 Art.12 AMMISSIONE DEI SOCI

L’aspirante Socio dovrà essere presentato almeno da due Soci effettivi, dovrà comprovare che la sua attività di fotografo nel campo dell’informazione e della comunicazione è esercitata in modo esclusivo e continuativo da almeno 2 (due) anni al momento della presentazione della domanda. Dovrà quindi produrre: •fotografie pubblicate e firmate o, in caso di mancanza di firma, accompagnate dall’originale; •eventuale iscrizione all’Ordine dei giornalisti; •fotocopia del certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o Partita IVA o, in mancanza, dichiarazione del committente; •in caso di lavoratore dipendente, dichiarazione del giornale o dell’agenzia; Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire anno per anno quali altri documenti siano necessari da allegare alla domanda d’iscrizione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di verificare, anche nel corso del rapporto associativo, la persistenza del presupposto dell’esclusività dell’esercizio della professione, richiedendo la produzione di idonea documentazione. In caso di mancata produzione il Consiglio Direttivo potrà procedere ai sensi del successivo Art. 13. Tutta la documentazione rimarrà depositata presso l’Associazione. Il Consiglio Direttivo curerà di dare pubblicità alle delibere di ammissione di nuovi associati, mediante la pubblicazione su internet o con altri mezzi ritenuti idonei. Ogni Socio fondatore od effettivo può manifestare la propria opposizione all’accettazione di un nuovo Socio, illustrando le motivazioni che devono venire esposte per iscritto al Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla pubblicazione. Il Consiglio Direttivo ne vaglierà le ragioni e deciderà autonomamente se accettare o respingere le domande di ammissione, e le eventuali opposizioni, con delibera motivata, a suo insindacabile giudizio.

Art.13 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde: a) in caso di recesso del socio da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro due (2) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il recesso comunicato dopo tale termine comporta l’obbligo di versamento della quota prevista per l’annualità successiva; b) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei 2/3 dei votanti. L’espulsione decorre dalla data di delibera. Contro tale decisione il socio espulso potrà appellarsi al Consiglio Direttivo stesso esponendo, per iscritto e oralmente, le motivazioni contrarie all’espulsione, entro 60 giorni dalla comunicazione. La successiva decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile. L’espulsione potrà essere determinata: -per gravi motivi, anche in riferimento al codice deontologico -per venir meno dei requisiti previsti per l’ammissione e per mancata osservanza dello statuto o dei regolamenti interni -per morosità protrattasi oltre sei (6) mesi nel pagamento della quota associativa annuale. Gli iscritti che, per qualsiasi motivo, cessano di appartenere all’Associazione perdono ogni diritto sul patrimonio sociale e non possono pretendere alcun rimborso per le quote e gli eventuali finanziamenti versati.

TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.14 ORGANI

Gli organi dell’associazione sono: a) L’ Assemblea generale degli Associati; b) Il Presidente; c) Due Vicepresidenti; d) Il Segretario (eletto tra uno dei membri del Consiglio Direttivo) e) Il Consiglio Direttivo (composto dal Presidente, i 2 vicepresidenti e 6 consiglieri); f) Il Tesoriere (eletto tra uno dei membri del consiglio direttivo) g) Il Revisore dei conti

Art.15 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di partecipare all’Assemblea. Compete all’Assemblea ordinaria: -l’approvazione del bilancio annuale consuntivo, delle linee programmatiche e del preventivo di spesa; -l’elezione delle cariche sociali e del revisore; -la discussione e la votazione degli argomenti all’ordine del giorno; – la nomina del revisore dei conti. L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche allo statuto e all’atto costitutivo nonché sullo scioglimento dell’associazione

Art.16 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea in via ordinaria è convocata con delibera del consiglio direttivo. L’Assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta: -la maggioranza del Consiglio Direttivo; -almeno 1/3 degli iscritti, tramite lettera recapitata per posta ordinaria o elettronica al Presidente specificandone le motivazioni. La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con il relativo ordine del giorno, avviene mediante avviso scritto del Presidente o suo sostituto, recapitato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica almeno 15 giorni prima della data stabilita. L’assemblea si riunisce presso la sede o in altro luogo indicato nella convocazione, purché nel territorio italiano.

Art.17 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida quando è presente la metà degli associati aventi diritto al voto deliberativo. In seconda convocazione, l’Assemblea, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Le delibere sono approvate dall’assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione quando ottengano la maggioranza dei voti. L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione quando sia presente almeno 1/3 degli aventi diritto. Le delibere concernenti modifiche all’atto costitutivo, al presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione devono essere adottate in Assemblea straordinaria. In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. L’Assemblea è aperta dal Presidente, che verifica la regolarità delle deleghe ed elegge tra gli iscritti presenti il segretario e, ove occorra, due scrutatori. Il Segretario provvede a redigere il verbale dell’Assemblea. L’elezione alle cariche sociali avviene a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. Per le altre delibere assembleari le votazioni possono anche avvenire per semplice alzata di mano a meno che un terzo degli iscritti presenti non chieda l’appello nominale o lo scrutinio segreto. Il socio che, per qualsiasi motivo, non possa partecipare all’Assemblea può delegare per iscritto un altro socio. Nessun socio potrà essere latore di più di due deleghe.

Art.18 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da nove (9) membri che rimangono in carica per tre (3) anni. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai cinque (5) soci fondatori e quattro membri eletti dalla prima Assemblea degli associati con diritto di voto; almeno due (2) membri dovranno essere donne. Successivamente i membri del Consiglio Direttivo saranno nominati dall’Assemblea; resteranno in carica per tre anni e sono rieleggibili, almeno quattro (4) membri dovranno essere donne. All’interno del Consiglio Direttivo, all’unanimità o, in seconda istanza, a maggioranza, vengono eletti il Presidente, due (2) Vice-Presidenti ed il Tesoriere e il Segretario. Ciascun consigliere ha poteri di firma solo per la corrispondenza e per le iniziative che gli competono nell’ambito della carica ricoperta. Decadono dalla carica i consiglieri che per più di tre volte consecutive siano assenti dal Consiglio senza giustificato motivo

Art.19 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o su richiesta di un consigliere, almeno una volta ogni due mesi, anche a mezzo fax o posta elettronica. In mancanza di tali formalità la riunione è comunque valida quando siano presenti tutti i consiglieri in carica. Il Consiglio può riunirsi anche in video o teleconferenza, ed è validamente costituito con potere deliberante quando siano presenti almeno sette membri. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti, per anzianità. L’ordine del giorno, oltre alle indicazioni date alla Presidenza, ospiterà le proposte e le relazioni che siano precedentemente pervenute per iscritto o per posta elettronica. Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo può stabilire di istituire Commissioni incaricate di approfondire questioni specifiche. Può altresì delegare suoi membri o soci a rappresentare l’associazione davanti a terzi. Questi delegati dovranno rispondere del loro operato al Consiglio Direttivo. Il C.D. ha facoltà di invitare soci o terzi alle proprie riunioni, in ogni caso senza diritto di voto. Il revisore dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art.20 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per tutto ciò che riguarda la direzione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio Direttivo: a) determina e regola l’andamento dell’Associazione; b) impartisce le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa; c) decide sulla convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati e ne fissa l’ordine del giorno; d) stabilisce i contributi ordinari e straordinari degli iscritti; e) redige il bilancio consuntivo annuale e il preventivo di spesa (entro il 30 novembre ) per l’anno successivo; f) decide sugli investimenti patrimoniali; g) vigila sulle riscossioni delle entrate e sul pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, amministrando il patrimonio sociale e adoperandosi per aumentarlo; h) nomina consulenti legali ed amministrativi dell’Associazione; i) giudica sui provvedimenti disciplinari, sull’espulsione degli associati e promuove la soluzione delle controversie interne all’Associazione; l) può nominare, quali collaboratori senza diritto di voto, consiglieri aggiunti scelti tra i soci; m) può formulare regolamenti interni all’Associazione per disciplinare in modo specifico determinate attività; n) elegge al suo interno il segretario e il tesoriere. Il Consiglio Direttivo può decidere di pagare compensi e rimborsi spese, anche ai componenti del Consiglio stesso e ai soci, per eventuali attività svolte per conto dell’Associazione. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare fino a tre componenti, questi vengono cooptati dal Direttivo e decadono insieme agli altri membri. Se vengono a mancare più di tre membri decade l’intero Consiglio.

Art.21 IL PRESIDENTE

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto fino a due (2) mandati consecutivi. Ha la legale rappresentanza dell’Associazione, la legittimazione processuale attiva e passiva, convoca, su delibera del Consiglio, e presiede l’Assemblea Generale dei soci ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha il compito di realizzare gli indirizzi politici, economici e culturali espressi dall’Assemblea. Il Presidente ha inoltre il compito di provvedere all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e a tale scopo ha ampia facoltà di delega. In caso di decadenza, assenza, o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente anziano. Il Presidente può intrattenere presso Istituti di Credito o Uffici Postali conti o depositi nell’interesse dell’Associazione e può delegare alla firma uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Art.22 I VICE-PRESIDENTE

I Vice-Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione dei compiti statutari e lo sostituiscono, in ordine di anzianità, in caso di necessità.

Art.23 IL SEGRETARIO

Il Segretario cura e redige i verbali delle riunioni. Il Segretario è incaricato della corrispondenza interna ed esterna dell’Associazione. Egli promuove i contatti tra i soci ed opera nell’ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Art.24 IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l’amministrazione dei fondi dell’Associazione. Raccoglie le quote sociali ed è depositario e responsabile della cassa. Compila le scritture contabili e, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, stila i bilanci consuntivi e preventivi annuali.

 

 

TITOLO IV
ESERCIZI SOCIALI – REVISORE DEI CONTI

Art.25 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L’esercizio sociale si apre il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo formerà il bilancio d’esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa. Il bilancio sarà presentato all’Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea entro il 30 novembre precedente l’inizio dell’esercizio.

Art.26 REVISORE DEI CONTI

Il controllo amministrativo e contabile sull’attività di gestione dell’Associazione è affidato ad un revisore dei conti eletto dall’Assemblea tra persone esperte e qualificate. Il revisore: -verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell’associazione e può effettuare periodiche verifiche di cassa; -verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al consiglio direttivo ove esprime il suo parere. Il revisore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Il revisore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il suo ufficio. Il Consiglio Direttivo può stabile il compenso per l’attività del revisore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, la liquidazione dell’Associazione avverrà secondo le modalità fissate dall’Assemblea Generale, la quale, a tale scopo, nominerà uno o più liquidatori. I beni residui dell’Associazione saranno destinati a finalità di utilità generale o devoluti a Enti o Istituzioni che perseguono finalità similari a quelle dell’Associazione stessa.

Art.28. RICHIAMO ALLE LEGGI

Per tutto quanto non stabilito e previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni della Costituzione Italiana e tutte le altre disposizioni di legge in materia. Foro competente per tutte le controversie legali è quello di Roma.